Legge Contributi

Legge 1233/1959

Proroga dei termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

Pubblicato: 02/02/1960 In vigore dal: 30/12/1959 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 1233/1959 riguardo ai termini degli articoli 63, 64 e 65 della Legge 377/1958?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1233/1959 è una norma di proroga che estende i termini precedentemente fissati dalla Legge 2 aprile 1958, n. 377, la quale disciplinava il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. In pratica, la legge riapre e prolunga di un anno dalla data di entrata in vigore i termini scaduti previsti negli articoli 63, 64 e 65 della legge precedente, concedendo così una seconda opportunità ai soggetti interessati per adempiere agli obblighi previsti. Questa proroga riguarda specificamente il personale dipendente dalle amministrazioni fiscali incaricate della riscossione delle imposte dirette e le loro posizioni previdenziali. La norma rappresenta un intervento legislativo correttivo volto a garantire maggiore flessibilità nell'applicazione delle disposizioni sul riordinamento previdenziale, evitando conseguenze penalizzanti per chi non aveva potuto rispettare i termini originari.

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Riferimento normativo

LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1233

Testo normativo

LEGGE n. 1233/1959 # LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1233 ## Proroga dei termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. I termini di cui agli articoli 63 , 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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La Legge 1233/1959 è rilevante per chi gestisce questioni previdenziali relative al Fondo di previdenza degli esattori e ricevitori, in particolare per la proroga dei termini amministrativi e la regolarizzazione delle posizioni contributive. Consulenti del lavoro e amministratori di enti fiscali la consultano per comprendere le scadenze relative a obblighi previdenziali, versamenti arretrati e adempimenti verso i fondi di previdenza complementare del personale delle esattorie.

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