Quali sono le modalità e l'importo del contributo pubblico concesso alla Legge 125/1953 al Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 125/1953 autorizza lo Stato italiano a erogare un contributo annuale di 5 milioni di lire all'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", un ente con sede a Milano presso il Palazzo di Giustizia. Il contributo è destinato a finanziare le attività di prevenzione e difesa sociale dell'organizzazione per un periodo di tre anni, a partire dall'esercizio finanziario 1953-54. Si tratta di un finanziamento pubblico diretto, autorizzato dal Parlamento italiano attraverso l'approvazione di entrambi i rami (Camera e Senato) e promulgato dal Presidente della Repubblica. Questa tipologia di legge rappresenta un intervento dello Stato a favore di enti privati che svolgono funzioni di interesse pubblico nel settore della prevenzione del crimine e della difesa sociale. Per gli enti beneficiari, il contributo costituisce una forma di sostegno economico ricorrente, soggetta alle modalità di rendicontazione e utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di fondi pubblici.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 marzo 1953, n. 125
Testo normativo
LEGGE n. 125/1953
# LEGGE 6 marzo 1953, n. 125
## Concessione di un contributo a favore del "Centro nazionale per la
prevenzione e la difesa sociale", con sede in Milano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000.000 (cinque milioni) annui per la durata di anni tre, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54 a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano - Palazzo di giustizia.
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La Legge 125/1953 riguarda i contributi pubblici, i finanziamenti a enti associativi e le sovvenzioni statali per attività di interesse pubblico. È rilevante per chi gestisce enti no-profit, associazioni riconosciute e organizzazioni che ricevono fondi pubblici, in quanto disciplina le modalità di concessione e la tracciabilità dei contributi erogati dallo Stato.
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