Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la
Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie
considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul
regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione,
concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964.
Quali indennizzi prevede la Legge 1265/1967 per i beni italiani asportati in Germania durante la guerra?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1265/1967 autorizza il pagamento di indennizzi a favore di persone fisiche e giuridiche italiane che hanno subito l'asportazione di beni in Germania con violenza o costrizione dopo il 3 settembre 1943. Questi indennizzi riguardano i casi in cui la restituzione dei beni non è avvenuta da parte delle tre Potenze occupanti la Germania occidentale e sono stati avviati procedimenti legali presso la commissione arbitrale di Coblenza o il Tribunale di Bonn. La norma si applica specificamente alle controversie disciplinate dall'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, sottoscritta a Bonn nel 1952. L'importo massimo complessivo degli indennizzi è stato fissato in marchi 28.313.503,80 (netti) corrispondenti a marchi 30.281.822,25 lordi, secondo l'Accordo transattivo globale di Francoforte del 20 dicembre 1964, al netto delle spese amministrative previste.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 dicembre 1967, n. 1265
Testo normativo
LEGGE n. 1265/1967
# LEGGE 20 dicembre 1967, n. 1265
## Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la
Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie
considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul
regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione,
concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di diritti sui beni asportati in Germania con la violenza o la costrizione dopo il 3 settembre 1943, la cui mancata restituzione da parte delle tre Potenze occupanti la Germania occidentale ha dato luogo a procedimenti instaurati nei confronti del Governo federale tedesco dinanzi alla "commissione arbitrale sui beni, diritti e interessi in Germania" con sede in Coblenza o dinanzi al Tribunale di Bonn, ai sensi del capitolo V articolo 4 della Convenzione di regolamento sulle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841 . L'ammontare globale degli indennizzi di cui al precedente comma non potrà superare il controvalore in lire italiane della somma netta di marchi 28.313.503,80 corrispondente a marchi 30.281.822,25 dovuti dalla Repubblica federale di Germania per transazioni parziali e in base all'Accordo transattivo globale di Francoforte sul Meno del 20 dicembre 1964, reso esecutivo in Italia col decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664 , previa detrazione delle spese previste dall'articolo 4, lettera a), dell'Accordo predetto.
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La Legge 1265/1967 rappresenta l'attuazione italiana di un accordo internazionale tra Italia e Germania Federale per la definizione di controversie su beni di guerra, coinvolgendo questioni di diritto internazionale, risarcimenti per danni bellici e procedure arbitrali transnazionali. Professionisti che operano in materia di diritto internazionale, risarcimenti storici e controversie internazionali consultano questa normativa insieme ai decreti presidenziali di esecuzione (DPR 841/1956 e DPR 664/1966) per comprendere l'ambito di applicazione e i limiti degli indennizzi.
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