Quali sono le autorizzazioni e i poteri conferiti al Governo dalla Legge 1294/1957 in materia di acquisti all'estero di beni essenziali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1294/1957 autorizza il Governo italiano ad effettuare acquisti all'estero di materie prime, prodotti alimentari e altri beni essenziali per garantire l'approvvigionamento nazionale durante l'esercizio finanziario 1955-56. La norma riguarda direttamente le Amministrazioni pubbliche interessate, che operano in coordinamento con i Ministeri del Tesoro e del Commercio con l'Estero, secondo i programmi del Comitato interministeriale per la ricostruzione. In pratica, il Governo può acquisire merci ritenute indispensabili e gestire tutte le operazioni connesse, dalla conservazione alla distribuzione. La legge estende inoltre questa facoltà alle merci acquisite tramite gli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica del 1948 e da altri piani di cooperazione internazionale, per la durata degli accordi medesimi, permettendo così di sfruttare le risorse internazionali disponibili nel periodo post-bellico.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294
Testo normativo
LEGGE n. 1294/1957
# LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294
## Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti
alimentari ed altri prodotti essenziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Governo della Repubblica è autorizzato ad acquistare all'estero materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per assicurare l'approvvigionamento del Paese, nonchè a provvedere a tutte le operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci anzidette. Analoga facoltà viene riconosciuta per quanto concerne quelle merci che lo stesso Governo della Repubblica ritenesse opportuno acquisire avvalendosi degli aiuti di cui all'Accordo di cooperazione economica in data 18 giugno 1948, approvato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 , e di altri piani di cooperazione internazionale e per la durata degli Accordi medesimi. Le operazioni di cui sopra sono disposte dalle Amministrazioni interessate d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero nel quadro dei programmi e dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 1294/1957 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 1294/1957 disciplina gli acquisti pubblici all'estero e rappresenta un riferimento normativo per le operazioni di approvvigionamento dello Stato in materie prime e prodotti alimentari. Amministrazioni pubbliche, Ministero del Tesoro e Ministero del Commercio con l'Estero devono coordinarsi secondo i criteri del Comitato interministeriale per la ricostruzione, in conformità agli accordi di cooperazione economica internazionale e ai piani di aiuto estero.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.