Per l'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernenti la corresponsione al personale dell'assegno temporaneo mensile. (023U1298)
Qual era l'oggetto del Regio Decreto 1298/1923 e quale normativa lo ha abrogato?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 1298/1923 era un provvedimento interpretativo delle disposizioni contenute negli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, specificamente dedicato alla corresponsione dell'assegno temporaneo mensile al personale. Si trattava di un decreto che forniva chiarimenti applicativi su come dovessero essere interpretate e applicate le norme relative al pagamento di questo trattamento economico temporaneo. Il decreto riguardava direttamente il personale pubblico e privato che aveva diritto a questa forma di compenso temporaneo durante il periodo post-bellico. Tuttavia, questo provvedimento ha avuto una vita normativa limitata: è stato completamente abrogato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, nel contesto di una riforma più ampia della normativa sul personale e sugli assegni. Attualmente il decreto non ha più alcun valore legale e non può essere utilizzato come riferimento normativo.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1298
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1298/1923
# REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1298
## Per l'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15
e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernenti la
corresponsione al personale dell'assegno temporaneo mensile.
(023U1298)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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Il Regio Decreto 1298/1923 rappresenta un esempio di normativa storica italiana relativa a trattamenti economici temporanei e corresponsione di assegni al personale, oggi completamente superata dall'abrogazione operata dal D.Lgs. 212/2010. Professionisti che si occupano di storia amministrativa o di diritto del lavoro storico possono incontrare riferimenti a questa normativa in documenti d'archivio, ma non ha applicazione pratica contemporanea.
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