Legge Internazionale

Legge 130/2004

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000.

Pubblicato: 25/05/2004 In vigore dal: 28/04/2004 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 130/2004 e quali sono le sue implicazioni per i contribuenti italiani con redditi in Siria?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 130/2004 ratifica la Convenzione bilaterale tra Italia e Siria sottoscritta a Damasco il 23 novembre 2000, con l'obiettivo di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e contrastare l'evasione fiscale. Si applica ai soggetti residenti in Italia che percepiscono redditi da fonte siriana e viceversa, regolando come tassare i medesimi redditi nei due Stati per evitare che lo stesso imponibile sia colpito da imposte in entrambi i Paesi. La convenzione stabilisce criteri di attribuzione della potestà impositiva (quale Stato ha diritto di tassare determinati redditi) e meccanismi di coordinamento, come il credito d'imposta estero o l'esenzione con progressività. Per le aziende italiane con operazioni commerciali, investimenti o filiali in Siria, la convenzione è rilevante per pianificare la struttura fiscale internazionale, determinare dove registrare i redditi e calcolare correttamente le imposte dovute, evitando penalizzazioni da doppia tassazione.

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Riferimento normativo

LEGGE 28 aprile 2004, n. 130

Testo normativo

LEGGE n. 130/2004 # LEGGE 28 aprile 2004, n. 130 ## Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000.

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