Adesione ai seguenti Atti Internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e loro esecuzione: a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale; c) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche
Quali sono gli obiettivi della Legge 1307/1957 riguardo agli accordi internazionali sul commercio e le tariffe doganali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1307/1957 autorizza il Presidente della Repubblica italiana ad aderire a tre protocolli di emendamento dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), sottoscritto originariamente a Ginevra nel 1947. Questi protocolli, adottati il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti, introducono modifiche significative alla struttura e alle disposizioni dell'accordo originario. La legge riguarda direttamente lo Stato italiano e le sue relazioni commerciali internazionali, impegnandolo nel rispetto delle nuove regole negoziate a livello multilaterale. I tre protocolli interessano rispettivamente: la parte I e gli articoli XXIX e XXX (disposizioni sostanziali); il preambolo e le parti II e III (disposizioni procedurali e organizzative); e infine le disposizioni organiche generali dell'accordo. L'adesione italiana a questi atti internazionali comporta l'impegno a conformare la normativa nazionale alle nuove regole tariffarie e commerciali concordate, con riflessi diretti su importazioni, esportazioni e politica doganale del Paese.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 novembre 1957, n. 1307
Testo normativo
LEGGE n. 1307/1957
# LEGGE 7 novembre 1957, n. 1307
## Adesione ai seguenti Atti Internazionali adottati a Ginevra il 10
marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra
il 30 ottobre 1947, e loro esecuzione: a) Protocollo di emendamento
della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; b)
Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III
dell'Accordo generale; c) Protocollo di emendamento alle disposizioni
organiche dell'Accordo generale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947: a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale; a) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.
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La Legge 1307/1957 rappresenta il fondamento dell'adesione italiana al GATT e ai suoi emendamenti, disciplinando tariffe doganali, accordi commerciali internazionali e negoziazioni multilaterali. Operatori del commercio estero, doganieri e consulenti commerciali la consultano per comprendere gli obblighi derivanti da accordi internazionali, clausole della nazione più favorita e reciprocità commerciale tra Stati contraenti.
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