Legge Internazionale

Legge 131/1967

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

Pubblicato: 30/03/1967 In vigore dal: 28/02/1967 Documento ufficiale

Quali sono le garanzie e i finanziamenti che lo Stato italiano offre alle imprese per le esportazioni di merci, servizi e lavori all'estero secondo la Legge 131/1967?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 131/1967 autorizza l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) a gestire per conto dello Stato un sistema di garanzie e assicurazioni a favore delle imprese italiane che operano nel commercio internazionale. La normativa si applica alle esportazioni di merci e servizi, alla vendita di prodotti nazionali in deposito all'estero e all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. Le imprese italiane possono ottenere protezione contro rischi commerciali e politici relativi ai crediti concessi per queste operazioni, inclusi i pagamenti durante la fase di approntamento della fornitura. In pratica, l'INA copre il rischio di insolvenza dei debitori esteri, i rischi politici e commerciali, i danni ai prodotti in deposito, e garantisce anche le cauzioni e gli anticipi che le imprese devono prestare per partecipare ad aste e appalti internazionali. Questo sistema rappresenta uno strumento di politica commerciale dello Stato per incentivare e proteggere l'export italiano, particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese che operano sui mercati esteri.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Testo normativo

LEGGE n. 131/1967 # LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131 ## Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 : a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purchè facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonchè dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5; b) la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5; c) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 5; d) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi d'insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7; e) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5; f) la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai numeri 5) e 9) dell'articolo 5. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, è abrogata la presente legge.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 131/1967 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 131/1967 disciplina le garanzie statali per l'export, l'assicurazione dei crediti all'esportazione e la copertura dei rischi commerciali e politici. Commercialisti e aziende esportatrici la consultano per comprendere le modalità di protezione dei crediti verso debitori esteri, la gestione delle cauzioni internazionali e i benefici dell'assistenza statale alle operazioni commerciali estere. È strettamente correlata alle politiche di promozione dell'export e al finanziamento agevolato delle operazioni internazionali.

Normative correlate

Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1340/2026
Decisione (UE) 2026/1340 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla posizi…
Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Regolamento UE 0996/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, …
Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…
Interpello AdE 600/2014
Qualificazione fiscale di un trust statunitense ai sensi dell'articolo 37, comm…
Provvedimento AdE 9761087/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di febb…
Circolare ADM 7/2026
Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla gradual…

Altre normative del 1967

Estinzione della "Pia fondazione liceale Francesco Gubitosi" di Cosenza. Decreto del Presidente della Repubblica 1534 Cambiamento dell'attuale denominazione dell'istituto "Andrea Doria", con sede in Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1533 Trasformazione dell'istituto professionale di Stato per il commercio "U. di Savoia" in sc… Decreto del Presidente della Repubblica 1532 Concessione di servizi di trasporto aereo di linea con elicottero alla Societa' italiana … Decreto del Presidente della Repubblica 1531 Istituzione di una accademia di belle arti con annesso liceo artistico in Catania. Decreto del Presidente della Repubblica 1529 Istituzione di una accademia di belle arti in Urbino. Decreto del Presidente della Repubblica 1530 Coordinamento della scuola professionale alberghiera di Anzio con l'istituto professional… Decreto del Presidente della Repubblica 1528 Istituzione di un istituto tecnico femminile in Campobasso. Decreto del Presidente della Repubblica 1527

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… 113/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante… 112/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026
Vedi tutti i Legge →