Legge
Internazionale
Legge 131/1967
Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.
Riferimento normativo
LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131
Testo normativo
LEGGE n. 131/1967
# LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131
## Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti
inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di
lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 : a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purchè facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonchè dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5; b) la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5; c) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 5; d) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi d'insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7; e) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5; f) la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai numeri 5) e 9) dell'articolo 5. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, è abrogata la presente legge.
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