Cosa stabilisce la Legge 1310/1955 riguardo al contributo straordinario concesso al Comune di Roma?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1310/1955 concede al Comune di Roma un contributo straordinario di 4 miliardi di lire per l'anno 1955, riconoscendo le spese particolari che la città sostiene in qualità di sede della Capitale della Repubblica. Questo contributo rappresenta un concorso dello Stato agli oneri amministrativi e gestionali derivanti da tale status, già previsto dalla precedente Legge 103/1953. La norma si applica specificamente al bilancio del Comune di Roma per l'esercizio 1955 e rappresenta un intervento straordinario di sostegno finanziario da parte dello Stato centrale. La somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1955-1956, garantendo la copertura finanziaria attraverso i bilanci dello Stato.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1310
Testo normativo
LEGGE n. 1310/1955
# LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1310
## Concessione a favore del comune di Roma di un contributo
straordinario di 4 miliardi per l'anno 1955.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo previsto dall' art. 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 103 , quale concorso dello Stato per gli oneri che il comune di Roma sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica, è concesso anche per l'anno 1955, nella misura di 4 miliardi. La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1955-1956.
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La Legge 1310/1955 riguarda i contributi straordinari e i trasferimenti dello Stato a enti locali, specificamente il Comune di Roma in qualità di sede della Capitale. Commercialisti e consulenti che operano in ambito di finanza pubblica e bilanci degli enti territoriali consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di finanziamento straordinario, l'iscrizione nei bilanci pubblici e i criteri di concessione di contributi statali agli enti locali.
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