Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
Cosa prevede la Legge 1310/1961 riguardo ai versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1310/1961 del 20 dicembre 1961 proroga il termine per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati, portandolo dal termine originario al 31 dicembre 1962. Questa norma riguarda i datori di lavoro che devono versare gli accantonamenti dovuti secondo il decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. La proroga consente alle aziende di dilazionare nel tempo il versamento delle somme destinate a garantire l'indennità ai propri dipendenti, alleggerendo così l'onere finanziario immediato. La norma prevede anche l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni del decreto originario, assicurando coerenza tra i versamenti e le coperture assicurative. È importante sottolineare che questa proroga è stata successivamente estesa fino al 31 dicembre 1963 dalla Legge 26 gennaio 1963, n. 32, con effetto dal 1° gennaio 1963.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1310
Testo normativo
LEGGE n. 1310/1961
# LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1310
## Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per
l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di
assicurazione e capitalizzazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È prorogato fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la legge 14 marzo 1961, n. 213 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 gennaio 1963, n. 32 ha disposto (con l'art. 1) che "È prorogato fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1961, n. 1310 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo."; ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1963.
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La Legge 1310/1961 disciplina i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e riguarda gli accantonamenti obbligatori per i datori di lavoro secondo il decreto-legge 1942, n. 5. Commercialisti e responsabili amministrativi consultano questa norma per gestire le proroghe dei termini di versamento, l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, e il rispetto degli obblighi di accantonamento per l'indennità di fine rapporto.
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