Legge Contributi

Legge 1315/1952

Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Pubblicato: 23/10/1952 In vigore dal: 16/10/1952 Documento ufficiale

Quale contributo annuo devono versare le farmacie non rurali secondo la Legge 1315/1952?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1315/1952 stabilisce la misura del contributo annuo che tutte le farmacie non rurali devono corrispondere allo Stato per l'anno 1952. La norma si applica esclusivamente alle farmacie ubicate in zone non rurali, escludendo quindi quelle situate in aree rurali che beneficiano di un regime differenziato. Il contributo viene fissato nella medesima misura già stabilita per l'anno 1950 dalla Legge 20 febbraio 1950, n. 54, garantendo così una continuità normativa e una prevedibilità degli obblighi finanziari per gli esercenti. Questa disposizione rappresenta un obbligo tributario specifico per la categoria farmaceutica, finalizzato al finanziamento del sistema sanitario nazionale, e si inserisce nel quadro normativo del Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934, che costituisce il riferimento principale per la disciplina delle farmacie.

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Riferimento normativo

LEGGE 16 ottobre 1952, n. 1315

Testo normativo

LEGGE n. 1315/1952 # LEGGE 16 ottobre 1952, n. 1315 ## Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Per il 1952 il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma dell' art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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La Legge 1315/1952 riguarda i contributi obbligatori delle farmacie non rurali secondo l'articolo 115 del Testo Unico sanitario del 1934. Commercialisti e gestori di farmacie consultano questa norma per comprendere gli obblighi tributari specifici della categoria, la distinzione tra farmacie rurali e non rurali, e il collegamento con la normativa sanitaria nazionale. Il contributo annuo rappresenta un onere fiscale peculiare del settore farmaceutico italiano del dopoguerra.

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