Legge Non_Fiscale

Legge 133/2012

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. (12G0156)

Pubblicato: 10/08/2012 In vigore dal: 07/08/2012 Documento ufficiale

Quali nuove competenze attribuisce la Legge 133/2012 al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di sicurezza informatica e protezione delle infrastrutture critiche?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 133/2012 modifica la Legge 124/2007 sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, aggiungendo una nuova competenza al Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare, introduce il comma 3-bis all'articolo 1, che attribuisce al PCM il potere di impartire direttive specifiche al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza. Queste direttive hanno l'obiettivo di rafforzare le attività di informazione e protezione delle infrastrutture critiche, sia materiali (reti energetiche, trasporti, comunicazioni) che immateriali (dati, sistemi informatici). La norma pone particolare enfasi sulla protezione cibernetica e sulla sicurezza informatica nazionale, riconoscendo l'importanza crescente delle minacce digitali. L'esercizio di questa competenza avviene sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, garantendo un coordinamento tra i diversi ministeri coinvolti nella sicurezza nazionale.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 agosto 2012, n. 133

Testo normativo

LEGGE n. 133/2012 # LEGGE 7 agosto 2012, n. 133 ## Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. (12G0156) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri 1. All' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Il testo dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 1. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri 1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via esclusiva: a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza; f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonchè quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. 3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.".

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La Legge 133/2012 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della sicurezza nazionale, protezione delle infrastrutture critiche e cybersecurity. Amministratori pubblici, responsabili della sicurezza informatica e consulenti in materia di sicurezza dello Stato consultano questa norma per comprendere le competenze del Presidente del Consiglio, il ruolo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e gli obblighi di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionale.

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