Legge Contributi

Legge 1368/1955

Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1 gennaio 1946 e il 1 agosto 1952.

Pubblicato: 16/01/1956 In vigore dal: 23/12/1955 Documento ufficiale

Quali categorie di pensionati marinari hanno diritto all'opzione di trattamento secondo la legge 1368/1955 e quali sono le conseguenze economiche dell'esercizio di tale diritto?

Spiegato da FiscoAI
La legge 1368/1955 estende il diritto di opzione per un trattamento pensionistico specifico (disciplinato dal regio decreto-legge 1933, n. 1595) ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara che erano stati esonerati dal servizio tra il 1° gennaio 1946 e il 1° agosto 1952. La norma riguarda sia i titolari di pensione liquidata secondo le regole del regio decreto 1912, n. 1058, sia i superstiti (eredi) di iscritti e pensionati della gestione speciale della stessa Cassa, purché i deceduti fossero morti dopo il 31 dicembre 1943. In pratica, questi soggetti potevano scegliere di passare a un diverso regime pensionistico, esercitando una facoltà che prima era riservata ad altre categorie. L'aspetto economico rilevante è che l'esercizio di questa opzione comportava l'obbligo di rimborsare tutte le somme già riscosse secondo le norme precedenti, creando un onere finanziario per chi decideva di cambiare il proprio trattamento pensionistico.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 dicembre 1955, n. 1368

Testo normativo

LEGGE n. 1368/1955 # LEGGE 23 dicembre 1955, n. 1368 ## Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1 gennaio 1946 e il 1 agosto 1952. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il diritto di opzione per il trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , previsto dall' art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , è esteso ai titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 . La facoltà di cui al precedente comma può essere fatta valere anche dai superstiti degli iscritti e dei pensionati della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 , deceduti posteriormente al 31 dicembre 1943. L'esercizio della facoltà prevista dal precedente comma comporta il rimborso delle somme riscosse ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 1058.

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La legge 1368/1955 disciplina il diritto di opzione per i pensionati marinari, la gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara e il regime pensionistico secondo il regio decreto 1912, n. 1058. È rilevante per consulenti previdenziali e amministratori di enti di previdenza che gestiscono posizioni storiche di marinai esonerati dal servizio nel dopoguerra, con particolare attenzione alle conseguenze economiche del rimborso delle prestazioni già erogate.

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