Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. (24G00158)
Quali sono le nuove misure penali introdotte dal Decreto-Legge 137/2024 contro la violenza nei confronti dei professionisti sanitari e il danneggiamento delle strutture sanitarie?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 137/2024, emanato il 1° ottobre 2024, introduce modifiche al codice penale per rafforzare la tutela dei professionisti sanitari, socio-sanitari e ausiliari durante l'esercizio delle loro funzioni, nonché per proteggere i beni destinati all'assistenza sanitaria. La normativa si applica a strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, con particolare attenzione ai pronto soccorso, dove si registra una recrudescenza di episodi violenti. Il decreto modifica l'articolo 583-quater del codice penale estendendo la protezione anche ai servizi di sicurezza complementare, e introduce un nuovo comma all'articolo 635 che punisce specificamente il danneggiamento di beni all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie. La nuova fattispecie prevede pene severe: reclusione da uno a cinque anni e multa fino a 10.000 euro per chi distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili cose destinate al servizio sanitario, sia mediante violenza alla persona che mediante minaccia, o in occasione di condotte già previste dall'articolo 583-quater. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite, creando un effetto deterrente maggiore per atti di violenza collettiva.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 137/2024
# DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137
## Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti
dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di
assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di
danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.
(24G00158)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113 , recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»; Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali» e, in particolare, l'articolo 16, che prevede disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 , recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della salute e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 ((Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale )) 01. ((All' articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale , dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente")) . 1. All' articolo 635 del codice penale , dopo il ((terzo comma)) è inserito il seguente: «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma)) , distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ((...)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.».
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Il Decreto-Legge 137/2024 modifica il codice penale in materia di violenza contro operatori sanitari, articolo 583-quater e articolo 635, introducendo nuove fattispecie di reato per danneggiamento di beni sanitari. La normativa riguarda strutture sanitarie pubbliche e private, pronto soccorso, servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali, con applicazione delle pene accessorie e aggravanti per reati commessi in gruppo.
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