Quali soggetti sono obbligati all'assicurazione contro le malattie secondo la Legge 1397/1960 e quali sono i requisiti richiesti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1397/1960 istituisce un sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie rivolto agli esercenti attività commerciali e turistiche, nonché agli ausiliari del commercio. I soggetti interessati devono essere titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con lavoro proprio e familiare, possedere la piena responsabilità dell'impresa e partecipare personalmente al lavoro con abitualità e prevalenza. La normativa richiede inoltre l'iscrizione nei registri previsti dalla legge 426/1971 e il possesso delle autorizzazioni comunali o licenze di pubblica sicurezza necessarie per l'esercizio dell'attività. L'obbligo si estende anche ai familiari coadiutori preposti al punto di vendita e ai familiari a carico, con alcune eccezioni per chi già titolare di pensione di invalidità, vecchiaia o superstiti. La legge comprende una lunga elencazione di categorie specifiche: agenti di viaggio, conduttori di case di cura, gestori di campeggi, affittacamere, guide turistiche, maestri di sci, mediatori, commissionari e molte altre figure professionali autonome nel settore commerciale e turistico.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
Testo normativo
LEGGE n. 1397/1960
# LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
## Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti
attivita' commerciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti dei soggetti che esercitano attività commerciali e turistiche, nonchè degli ausiliari del commercio, in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono: 1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , ed essere in possesso dell'autorizzazione del comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio della loro attività; 2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all' articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 ; 3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge: a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, primo e secondo comma, per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi; b) legge 14 ottobre 1974, n. 524 , sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande; c) legge 18 giugno 1931, n. 987 , per il commercio di piante, parti di piante e semi; d) legge 5 febbraio 1934, n. 327 , per il commercio in forma ambulante; e) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere; f) legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; g) legge 23 febbraio 1950, n. 170 , e decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante. 4) essere: a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita iscritti nell'elenco speciale, previsto dall' articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del commercio; b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall' articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523 ; c) conduttori di case di cura; d) gestori di campeggi; e) affittacamere; f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida; g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornalai ambulanti (strilloni); h) esercenti librerie o buffets di stazione; i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125 ; l) esportatori di prodotti ortofrutticoli o agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31 ; m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili. Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono: a) gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316 ; b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496 , e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 , ed al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66 ; c) gli agenti delle librerie di stazione; d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253 ; e) i propagandisti e i procacciatori di affari; f) i commissionari di commercio; g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all' articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 , convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249 , i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 , purchè non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i cenciaioli muniti di certificato di cui all' articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sè e per i propri familiari a carico, nonchè per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico. Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda semprechè non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti. L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo. Per i soggetti di cui al presente articolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all' articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta)) .
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La Legge 1397/1960 rappresenta il fondamento normativo per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dei commercianti autonomi, disciplinando l'iscrizione, i requisiti soggettivi e l'estensione della copertura ai familiari coadiutori. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare l'obbligo assicurativo, la corretta qualificazione dei soggetti, l'integrazione con la previdenza obbligatoria e gli adempimenti amministrativi presso gli enti gestori.
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