Legge Contributi

Legge 14/1985

Proroga dei contributi a carico dello Stato in favore di associazioni per il sostegno della loro azione di promozione sociale.

Pubblicato: 14/02/1985 In vigore dal: 06/02/1985 Documento ufficiale

Quali associazioni ricevono contributi statali secondo la Legge 14/1985 e per quale periodo?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 14/1985, promulgata il 6 febbraio 1985, disciplina l'erogazione di contributi statali a favore di associazioni che operano nel campo della promozione sociale, in particolare nel settore combattentistico e dei reduci di guerra. La norma si applica a 18 associazioni specificamente elencate, tra cui l'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, e altre organizzazioni dedicate ai combattenti, ai reduci, alle vittime civili e ai perseguitati politici. I contributi sono concessi per gli anni 1984 e 1985, con importi differenziati in base alle finalità istituzionali di ciascuna associazione. L'importo complessivo più rilevante è destinato all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (1 miliardo di lire), seguita dall'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (600 milioni di lire). Questi contributi rappresentano una forma di sostegno pubblico alle attività di promozione sociale e assistenza svolta da tali organizzazioni, riconoscendo il loro ruolo storico e sociale nel Paese.

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Riferimento normativo

LEGGE 6 febbraio 1985, n. 14

Testo normativo

LEGGE n. 14/1985 # LEGGE 6 febbraio 1985, n. 14 ## Proroga dei contributi a carico dello Stato in favore di associazioni per il sostegno della loro azione di promozione sociale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato: Associazione italiana ciechi di guerra . . . . . . Lire 20.000.000 Associazione italiana combattenti interalleati . . Lire 20.000.000 Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 20.000.000 Associazione nazionale combattenti e reduci. . . . Lire 130.000.000 Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna . . . . . . . . . . . . . . Lire 20.000.000 Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 30.000.000 Associazione nazionale ex internati. . . . . . . . Lire 140.000.000 Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 600.000.000 Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria. . . . . . . . Lire 90.000.000 Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 1.000.000.000 Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 400.000.000 Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA). . . . . . . . . . . . . . . Lire 40.000.000 Associazione nazionale reduci garibaldini. . . . . Lire 10.000.000 Associazione nazionale reduci della prigionia. . . Lire 30.000.000 Associazione nazionale vittime civili di guerra. . Lire 420.000.000 Federazione italiana delle associazioni partigiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 70.000.000 Federazione italiana volontari della libertà . . . Lire 270.000.000 Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare . . . Lire 20.000.000 Istituto del nastro azzurro. . . . . . . . . . . . Lire 50.000.000

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La Legge 14/1985 riguarda i contributi pubblici a enti associativi e organizzazioni non profit operanti nel settore della promozione sociale. Commercialisti e consulenti che gestiscono bilanci di associazioni combattentistiche devono considerare questi trasferimenti statali come entrate non imponibili, verificando la corretta contabilizzazione secondo le norme sulla fiscalità degli enti del terzo settore e la tracciabilità dei flussi di finanziamento pubblico.

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