Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.
Cosa prevede la Legge 1407/1956 riguardo alla tredicesima mensilità per i titolari di assegni vitalizi dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1407/1956 introduce il diritto a una tredicesima mensilità per tutti i titolari di assegni vitalizi erogati dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dalla ex Cassa sovvenzioni. Questa prestazione aggiuntiva corrisponde a un'intera mensilità del trattamento complessivo spettante al 16 dicembre di ogni anno, versata nella seconda quindicina di dicembre. La norma si applica a pensionati e beneficiari di assegni vitalizi, garantendo loro un'integrazione economica annuale. Per coloro che non hanno percepito l'assegno per l'intero anno solare, la tredicesima viene calcolata proporzionalmente: un dodicesimo per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni, sulla base del trattamento dovuto al 16 dicembre o alla data di cessazione dell'assegno se anteriore. La tredicesima mensilità è sottoposta alle medesime ritenute fiscali e previdenziali applicate all'assegno vitalizio ordinario, quindi non rappresenta un'erogazione al lordo delle trattenute.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 novembre 1956, n. 1407
Testo normativo
LEGGE n. 1407/1956
# LEGGE 27 novembre 1956, n. 1407
## Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza
per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio
decreto 26 febbraio 1928, n. 619.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni è concessa una 13ª mensilità del trattamento complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre. Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per l'intero anno, la 13ª mensilità compete in ragione di un dodicesimo, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta, rispettivamente nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione dell'assegno. La 13ª mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sull'assegno vitalizio.
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La Legge 1407/1956 disciplina la tredicesima mensilità per assegni vitalizi, un istituto di previdenza sociale che riguarda il trattamento economico dei dipendenti pubblici civili e militari. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questa prestazione nel calcolo dei redditi da pensione, nelle ritenute fiscali e nelle comunicazioni INPS, poiché incide sulla determinazione del reddito complessivo annuale e sulla base imponibile per IRPEF.
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