Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.
Quali sono gli importi degli assegni familiari e dei contributi previsti dalla Legge 1418/1956 per i lavoratori della lavorazione del tabacco?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1418/1956 disciplina l'aumento degli assegni familiari per una categoria specifica di lavoratori: quelli addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali. La norma stabilisce importi settimanali differenziati in base al tipo di familiare a carico: 960 lire per ciascun figlio, 648 lire per il coniuge e 330 lire per ciascun ascendente, con decorrenza dal 1° maggio 1955. Questi assegni includono anche gli assegni di caropane, precedentemente disciplinati dal decreto legislativo del 1947. Dal punto di vista contributivo, il datore di lavoro deve versare un contributo pari al 20,45% sulla retribuzione lorda, con l'aggiunta di un'addizionale dell'1,55% fino all'estinzione del disavanzo della gestione della Cassa unica per gli assegni familiari. La norma rappresenta un intervento specifico di politica sociale a favore di una categoria di lavoratori, gestito attraverso la Cassa unica per gli assegni familiari, con implicazioni dirette sulla gestione del costo del lavoro per le aziende del settore tabacchicolo.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 novembre 1956, n. 1418
Testo normativo
LEGGE n. 1418/1956
# LEGGE 27 novembre 1956, n. 1418
## Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei
lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei
magazzini generali dei concessionari speciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi, in vigore alla data del 1 maggio 1955, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni: Assegni: lire 960 settimanali per ciascun figlio; lire 648 settimanali per il coniuge; Lire 330 settimanali per ciascun ascendente. Contributi: 20,45 per cento sulla retribuzione lorda. È applicata a favore della gestione, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dall'1,55 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.
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La Legge 1418/1956 riguarda gli assegni familiari, i contributi previdenziali e la gestione della Cassa unica per gli assegni nel settore tabacchicolo, con rilevanza per il calcolo della retribuzione lorda e degli oneri sociali. Commercialisti e responsabili paghe devono considerare questa normativa per la corretta applicazione dei contributi e degli assegni ai lavoratori della lavorazione del tabacco, nonché per la gestione delle addizionali sulla retribuzione fino all'estinzione dei disavanzi gestionali.
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