Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012. (14G00157)
Qual è l'oggetto della Legge 143/2014 e quale accordo internazionale modifica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 143/2014 ratifica uno scambio di Note diplomatiche tra l'Italia e l'UNIDROIT (Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato), un'organizzazione internazionale con sede a Roma. Lo scambio di Note, sottoscritto il 21 dicembre 2012, modifica l'articolo 1 dell'Accordo di sede originario del 20 luglio 1967, precedentemente emendato nel 1995. Si tratta di un atto formale di ratifica che rende vincolante a livello nazionale l'accordo modificativo già negoziato tra i due soggetti internazionali. La legge autorizza il Presidente della Repubblica a procedere con la ratifica ufficiale, conferendo validità giuridica all'intesa. Questo tipo di legge di ratifica è necessaria secondo la Costituzione italiana per gli accordi internazionali che comportano modifiche di trattati precedenti o impegni rilevanti dello Stato. L'UNIDROIT, essendo un'organizzazione internazionale con personalità giuridica propria e sede in Italia, beneficia di uno status particolare regolato da accordi di sede che disciplinano i privilegi, le immunità e le modalità operative dell'istituto nel territorio italiano.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 settembre 2014, n. 143
Testo normativo
LEGGE n. 143/2014
# LEGGE 23 settembre 2014, n. 143
## Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica
italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto
privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede
tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con
scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre
2012. (14G00157)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
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La Legge 143/2014 riguarda la ratifica di accordi internazionali e trattati diplomatici, specificamente la modifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT. Professionisti che operano nel diritto internazionale, nelle relazioni diplomatiche e nel diritto amministrativo consultano questa normativa per comprendere lo status giuridico delle organizzazioni internazionali in Italia, i privilegi e le immunità riconosciuti, e le procedure di ratifica degli accordi modificativi.
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