Quali aumenti di stanziamenti prevede la Legge 1444/1961 per gli enti e le iniziative turistiche?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1444/1961 del 31 dicembre stabilisce un incremento dei contributi statali destinati al settore turistico italiano a partire dall'esercizio finanziario 1961-1962. La norma riguarda quattro categorie di beneficiari: gli Enti provinciali per il turismo, l'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), gli enti pubblici che promuovono manifestazioni turistiche, e gli enti non-profit che sviluppano turismo sociale e giovanile. In pratica, la legge aumenta gli stanziamenti annui per ciascuna categoria: da 2.900 a 3.500 milioni di lire per gli enti provinciali, da 1.055 a 1.355 milioni per l'E.N.I.T., da 300 a 450 milioni per le iniziative pubbliche, e da 100 a 150 milioni per gli enti non-profit. Inoltre, viene autorizzato uno stanziamento straordinario aggiuntivo di 100 milioni di lire per gli enti provinciali. Per i commercialisti e le aziende del settore, questa norma rappresenta un intervento di politica economica volto a incentivare lo sviluppo turistico nazionale attraverso il finanziamento pubblico di strutture e iniziative promozionali.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1444
Testo normativo
LEGGE n. 1444/1961
# LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1444
## Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative
turistiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore: a) degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall' articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174 , è elevato da lire 2.900 milioni a lire 3.500 milioni; b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705 , è elevato da lire 1.055 milioni a lire 1.355 milioni; c) di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702 , è elevato da lire 300 milioni a lire 450 milioni; d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività, diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile, previsto dall' articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174 , è elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni. Per il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma è altresì autorizzato uno stanziamento straordinario di lire 100 milioni.
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La Legge 1444/1961 disciplina i contributi dello Stato per il turismo, interessando enti pubblici, E.N.I.T., enti provinciali e organizzazioni non-profit. Professionisti che operano nel settore turistico e consulenti aziendali la consultano per comprendere i finanziamenti pubblici, gli stanziamenti ordinari e straordinari, e le agevolazioni destinate alle iniziative di turismo sociale e giovanile.
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