Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalita', in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili. (033U1454)
Quali sono i termini per la trasmissione dei rendiconti e quali penalità sono previste in caso di ritardo secondo il Regio Decreto 1454/1933?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 1454/1933 stabilisce le modalità di controllo e le sanzioni relative alla trasmissione tempestiva dei rendiconti contabili da parte dei funzionari delegati dello Stato. La norma si applica ai funzionari responsabili della gestione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, nonché ai Regi agenti all'estero incaricati della trasmissione delle contabilità consolari. Il decreto prevede che la Corte dei conti possa applicare una multa pecuniaria fino a 1.000 lire ai funzionari che non presentino i rendiconti nei termini stabiliti dai regolamenti di contabilità, a condizione che il ritardo non sia dovuto a forza maggiore e che la sanzione non sia già stata applicata dall'Amministrazione centrale competente. La stessa penalità si applica anche ai funzionari che non forniscano risposte esaustive ai rilievi degli uffici di revisione entro i termini da questi stabiliti, garantendo così un controllo rigoroso sulla gestione amministrativa e contabile dello Stato.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1454
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1454/1933
# REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1454
## Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei
rendiconti e delle penalita', in caso di ritardo, a carico dei
funzionari responsabili. (033U1454)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e le successive disposizioni; Visto l' art. 13 della legge 3 aprile 1933, n. 255 , sull'ordinamento della Corte dei conti; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Ai funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , quando il ritardo non dipenda da forza maggiore, può essere applicata; dalla Corte dei conti, previa contestazione all'interessato, la pena pecuniaria sino a L. 1000, ove non sia già stata applicata dalla competente Amministrazione centrale la penalità analoga prevista dall'art. 337 dello stesso regolamento. La stessa penalità può essere applicata ai Regi agenti all'estero che non trasmettano le contabilità nei termini di cui agli articoli 307 e 312 del regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996 , modificato col R. decreto 5 settembre 1888, n. 5756 (serie III). Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei riguardi dei funzionari che non diano esauriente risposta ai rilievi degli uffici incaricati della revisione entro il termine che sarà stabilito da tali uffici con i rilievi stessi.
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Il Regio Decreto 1454/1933 disciplina i termini di trasmissione dei rendiconti, le penalità amministrative e il controllo della Corte dei conti sulla contabilità generale dello Stato. La norma è rilevante per chi opera in ambito di amministrazione pubblica, revisione contabile e compliance normativa, in particolare riguardo a forza maggiore, contestazione amministrativa e sanzioni pecuniarie per inadempienze procedurali.
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