Legge Contributi

Legge 1455/1956

Concessione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, di un contributo annuo di lire 10.000.000 a favore dell'istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare.

Pubblicato: 05/01/1957 In vigore dal: 27/12/1956 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 1455/1956 riguardo al finanziamento dell'Istituto del Nastro Azzurro?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1455/1956, promulgata il 27 dicembre 1956, autorizza lo Stato italiano a concedere un contributo annuo fisso all'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare. L'importo del contributo è stabilito in 10 milioni di lire annue, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1955-56. Si tratta di un finanziamento pubblico destinato a un'organizzazione che rappresenta i militari decorati per valor militare, riconoscendo così il loro contributo alla difesa della nazione. Il contributo viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, garantendo una fonte di finanziamento stabile e continuativa. Questa legge rappresenta un riconoscimento istituzionale dello Stato verso i combattenti decorati, fornendo all'Istituto le risorse necessarie per svolgere le proprie attività di rappresentanza e assistenza ai suoi associati.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1455

Testo normativo

LEGGE n. 1455/1956 # LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1455 ## Concessione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, di un contributo annuo di lire 10.000.000 a favore dell'istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, la concessione a favore dell'istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare di un contributo annuo di lire 10.000.000 a carico dello Stato, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

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La Legge 1455/1956 riguarda i contributi pubblici e i finanziamenti statali a enti di diritto privato, aspetti rilevanti per la contabilità pubblica e la gestione dei bilanci ministeriali. Commercialisti che operano nel settore pubblico e consulenti di enti no-profit devono considerare le modalità di iscrizione delle spese nel bilancio dello Stato e le normative sulla concessione di contributi annuali. La norma si colloca nel contesto della spesa pubblica per finalità sociali e di riconoscimento verso categorie protette.

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