Conversione in legge del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n.
1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera,
stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo
scopo d evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle
immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e
svizzere in Italia, purche' non perseguano scopo lucrativo.
(036U0146)
Quali sono le disposizioni della Legge 146/1936 in materia di esenzione fiscale per le scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 146/1936 converte in legge un decreto-legge del 1935 che dà esecuzione a un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera. L'accordo, stipulato mediante scambio di note diplomatiche il 31 luglio 1935, mira a evitare la doppia imposizione fiscale nel settore scolastico tra i due paesi. La norma prevede l'esenzione dal pagamento delle imposte dirette (ad eccezione di quelle immobiliari) per le scuole primarie e serali italiane operanti in Svizzera e per le scuole svizzere operanti in Italia, a condizione che tali istituti non perseguano scopo lucrativo. Questa disposizione rappresenta uno dei primi esempi di coordinamento fiscale internazionale in materia di istruzione, riconoscendo il carattere non commerciale delle istituzioni scolastiche. Per i commercialisti e gli amministratori di enti scolastici, la norma è rilevante per comprendere le origini delle esenzioni fiscali per enti non profit e per le relazioni fiscali transfrontaliere nel settore educativo.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 6 gennaio 1936, n. 146
Testo normativo
LEGGE n. 146/1936
# LEGGE 6 gennaio 1936, n. 146
## Conversione in legge del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n.
1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera,
stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo
scopo d evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle
immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e
svizzere in Italia, purche' non perseguano scopo lucrativo.
(036U0146)
Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvalo; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. - È convertito in legge il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV Vittorio Emanuele. Mussolini - Di Revel - De Vecchi Di Val Cismon. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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La Legge 146/1936 disciplina l'esenzione dalle imposte dirette per enti scolastici non lucrativi operanti in ambito internazionale, rappresentando un precedente storico per le agevolazioni fiscali agli enti del terzo settore e per i trattati contro la doppia imposizione. Consulenti fiscali e amministratori di istituzioni scolastiche la consultano per comprendere il regime tributario speciale degli enti non profit e le convenzioni fiscali bilaterali Italia-Svizzera.
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