Quali sono gli importi dei contributi e delle marche che i geometri devono versare secondo la Legge 152/1963?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 152/1963 modifica il sistema contributivo della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, stabilendo nuovi importi per i contributi obbligatori. Ogni geometro iscritto alla Cassa deve versare un contributo annuale di 36.000 lire, importo che include già la quota di maggiorazione per la riversibilità del trattamento ai superstiti. Oltre al contributo fisso, i geometri devono applicare marche professionali sugli elaborati tecnici che producono, con importi differenziati a seconda della destinazione e della natura dell'opera. Le marche variano da 300 lire per documenti catastali fino a 1.000 lire per elaborati presentati davanti ai Tribunali e Ministeri, con tariffe speciali per opere edilizie misurate a volume (500 lire ogni 100 metri cubi) o a metro lineare (1.000 lire ogni 500 metri). Il mancato versamento dei contributi o l'omessa applicazione delle marche comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio del Collegio territorialmente competente, mentre gli uffici riceventi hanno l'obbligo di verificare la corretta applicazione delle marche stesse.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 152
Testo normativo
LEGGE n. 152/1963
# LEGGE 9 febbraio 1963, n. 152
## Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 18 della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , è sostituito dal seguente: "Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è corrisposto da tutti i geometri iscritti alla Cassa nella misura di lire 36.000 annue, comprendendo tale contributo anche la quota di maggiorazione per la riversibilità. Il contributo per marche di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, da applicare a cura di tutti i geometri nell'esercizio professionale, è stabilito come segue: Marca da lire 300. - Per elaborati tecnici da esibire agli Uffici tecnici erariali, catastali e Uffici tavolari e per ogni unità immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano. Marca da lire 500. - Per elaborati tecnici concernenti opere di edilizia di lieve entità, non soggette al rilascio di certificato di abitabilità o agibilità o di uso. Per elaborati tecnici da esibire davanti alle Preture ed agli enti locali. Marche da lire 1.000. - Per elaborati tecnici da esibire davanti ai Tribunali e Corti di appello, Ministeri, Uffici regionali e compartimentali. Per oli elaborati riguardanti le opere edilizie, con esclusione di tutte le opere rurali, misurabili a volume verrà applicata una marca da lire 500 ogni 100 metri cubi o frazioni di 100. Per gli elaborati riguardanti le opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti, canali, fognature, ecc.) una marca da lire 1.000 ogni 500 metri o frazioni di 500. Per le frazioni successive, la marca verrà applicata qualora la frazione stessa superi i 200 metri. Per la mancata corresponsione del contributo o di omessa, applicazione delle marche, il Consiglio del Collegio, competente per territorio, è tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari a mente del vigente regolamento professionale. Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche".
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La Legge 152/1963 disciplina i contributi previdenziali e le marche professionali per i geometri iscritti alla Cassa nazionale, rappresentando il riferimento normativo per la determinazione degli obblighi contributivi e delle tariffe professionali. Commercialisti e consulenti che assistono professionisti geometri consultano questa norma per verificare la corretta applicazione dei contributi obbligatori, la riversibilità previdenziale e le sanzioni disciplinari previste per l'inadempienza.
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