Legge
Non_Fiscale
Legge 152/2009
Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia ((e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa.)) (09G0168)
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 152/2009
# DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152
## Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia <em><strong>((e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa.))</strong></em> (09G0168)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 3 agosto 2009, n. 108 , recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione 1. Il termine indicato all' articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108 , relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori, è prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , come determinati dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 , e la spesa ulteriore di euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58 . 2. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009 , relativo alla erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 300.000. 3. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009 , relativo alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO in favore dell'Afghanistan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 1.000.000. 4. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009 , relativo alla partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000. 5. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009 , relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e al regime del trattamento economico per il personale inviato in missione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 2.927.905. 6. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009 , relativo alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, gli Uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea, nonchè le Ambasciate italiane a Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del relativo trattamento economico. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200. 7. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009 , relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa subsahariana. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 1.300.000. 8. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009 , relativo alla partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan. Alle attività di cui al presente comma si applica l' art. 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009 . 9. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall' articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009 . 10. Per quanto non diversamente previsto alle attività, alle iniziative e ai programmi di cui al presente articolo si applica l' articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009 . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 2009, N.197 )) . 11. Per le finalità e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6 e 8, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 1, commi 9 , 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e all' articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , nonchè in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste. ((Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009 )) . 12. È autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.244.991 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.
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