Legge Contributi

Legge 1535/1956

Concessione di un contributo annuo di L. 3.000.000 a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica con sede in Roma.

Pubblicato: 21/01/1957 In vigore dal: 29/12/1956 Documento ufficiale

Quale contributo annuo viene concesso dalla Legge 1535/1956 all'Associazione internazionale di archeologia classica e a partire da quando?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1535/1956, promulgata il 29 dicembre 1956, autorizza lo Stato italiano a erogare un contributo annuo di 3 milioni di lire all'Associazione internazionale di archeologia classica, un ente con sede a Roma. Si tratta di un finanziamento pubblico destinato a supportare le attività di ricerca e promozione dell'archeologia classica condotte dall'associazione. Il contributo decorre dall'esercizio finanziario 1955-56, il che significa che il primo versamento risale all'anno fiscale precedente alla promulgazione della legge stessa. Questa norma rappresenta un esempio di stanziamento pubblico per finalità culturali e scientifiche, attraverso il quale lo Stato riconosce l'importanza dell'attività archeologica e della ricerca nel campo dell'antichità classica.

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Riferimento normativo

LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1535

Testo normativo

LEGGE n. 1535/1956 # LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1535 ## Concessione di un contributo annuo di L. 3.000.000 a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica con sede in Roma. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 3.000.000 a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.

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La Legge 1535/1956 riguarda i contributi pubblici e i finanziamenti a enti culturali e scientifici, aspetti rilevanti per chi gestisce associazioni internazionali e organizzazioni no-profit. Commercialisti e consulenti che operano nel settore culturale devono considerare le implicazioni fiscali dei contributi statali, la loro contabilizzazione come ricavi non imponibili e la corretta documentazione amministrativa per enti che ricevono finanziamenti pubblici.

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