Legge Contributi

Legge 1549/1951

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani.

Pubblicato: 12/01/1952 In vigore dal: 02/12/1951 Documento ufficiale

Quali finanziamenti straordinari prevede la Legge 1549/1951 a favore dell'Ente acquedotti siciliani e come vengono erogati?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1549/1951 autorizza uno stanziamento straordinario di un miliardo di lire destinato all'Ente acquedotti siciliani per il finanziamento di opere infrastrutturali nel settore idrico in Sicilia. Lo stanziamento viene suddiviso in due rate uguali di 500 milioni di lire ciascuna, da erogarsi negli esercizi finanziari 1950-1951 e 1951-1952, garantendo così una programmazione biennale degli interventi. La spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che assume il ruolo di gestione amministrativa e contabile del finanziamento. Un aspetto rilevante per la gestione amministrativa è la clausola di flessibilità: le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi, permettendo all'Ente di adattare i tempi di realizzazione delle opere senza perdere le risorse stanziate.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1549

Testo normativo

LEGGE n. 1549/1951 # LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1549 ## Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Eautorizzata la spesa di lire un miliardo da assegnare all'Ente acquedotti siciliani e da erogarsi in due rate uguali negli esercizi 1950-1951 e 1951-1952 per provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774 , al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24. La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno dei due esercizi suddetti. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

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La Legge 1549/1951 riguarda finanziamenti pubblici straordinari, stanziamenti di bilancio dello Stato e gestione di enti pubblici nel settore delle infrastrutture idriche. Amministratori pubblici e responsabili di enti strumentali consultano questa normativa per comprendere le modalità di erogazione dei fondi, l'iscrizione in bilancio e la gestione pluriennale delle risorse pubbliche destinate a opere di interesse generale.

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