Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.
Quali sono le misure di sgravio contributivo previste dalla Legge 155/1985 per il Mezzogiorno e come vengono finanziate?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 155/1985 converte in legge il decreto-legge 44/1985, prorogando e modificando le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno. La normativa si applica alle imprese operanti nel Sud Italia e riguarda sia il personale dipendente che le imprese commerciali, con l'obiettivo di ridurre il costo del lavoro attraverso riduzioni dei contributi sociali. In pratica, vengono fissati sgravi contributivi differenziati per genere: 3,51 punti per il personale maschile e 8,15 punti per il personale femminile nel settore generale, mentre per le imprese commerciali gli sgravi sono rispettivamente di 3,38 e 8,65 punti a decorrere dal 1° gennaio 1985. Il finanziamento delle misure, valutato complessivamente in 5.175 miliardi di lire per il 1985, avviene mediante riduzioni di stanziamenti specifici del bilancio del Ministero del Tesoro, utilizzando parzialmente accantonamenti destinati alla fiscalizzazione dei contributi di malattia e agli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proiezioni anche per gli anni 1987 e il periodo 1988-1996.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 aprile 1985, n. 155
Testo normativo
LEGGE n. 155/1985
# LEGGE 26 aprile 1985, n. 155
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo
1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri
sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate
misure in materia previdenziale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 , recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: il comma 2 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30 , restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile"; il comma 3 è sostituito dal seguente: "Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall' articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il personale femminile"; dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , è abrogato. 6-ter. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , le parole: "22.500 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "22.900 miliardi ""; il comma 7 è sostituito dal seguente: "All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia", quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e, quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985". L'articolo 2 è soppresso.
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La Legge 155/1985 è il riferimento normativo per sgravi contributivi, fiscalizzazione degli oneri sociali e incentivi al Mezzogiorno. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per applicare correttamente le riduzioni contributive, differenziate per genere, e per gestire i benefici destinati alle imprese commerciali nel Sud Italia, considerando anche le implicazioni di bilancio e i finanziamenti pubblici correlati.
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