Legge 1559/1931
Contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni del Piemonte a norma dell'art. 55, lettera C, del testo unico sull'istruzione elementare. (031U1559)
Quali contributi scolastici suppletivi erano dovuti dai Comuni piemontesi secondo il Regio Decreto 1559/1931?
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. 1559
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardIl Regio Decreto 1559/1931 riguarda i contributi scolastici e il finanziamento dell'istruzione elementare, disciplinando gli obblighi finanziari dei Comuni piemontesi secondo il testo unico sull'istruzione. Sebbene abrogato, rappresenta un esempio storico di ripartizione delle competenze fiscali e finanziarie tra Stato ed enti locali nel settore dell'istruzione pubblica.