Cosa prevede la Legge 156/1963 riguardo alla destinazione della riserva matematica in caso di dimissioni del personale delle imposte di consumo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 156/1963 disciplina il trattamento previdenziale del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, stabilendo regole specifiche per la liquidazione della riserva matematica dell'assicurazione mista quando il rapporto di lavoro si risolve prima della maturazione del diritto a pensione. In caso di dimissioni volontarie, la normativa prevede una distribuzione progressiva della riserva tra il lavoratore e il Fondo previdenziale a seconda dell'anzianità di servizio: nel primo quinquennio la somma va interamente al Fondo, nel secondo quinquennio si divide equamente, mentre dopo il secondo quinquennio spetta interamente al lavoratore. Per le donne che si dimettono per matrimonio, è prevista una tutela speciale con corresponsione dell'intera somma, purché il matrimonio sia celebrato entro un anno dalla cessazione del servizio. Nel caso di licenziamento per giusta causa, la riserva matematica viene destinata al Fondo oppure all'iscritto in proporzione all'indennità di anzianità dovuta, con possibilità di integrazione dalla riserva stessa qualora insufficiente. La norma si applica con decorrenza dal 1° luglio 1959 e rappresenta un equilibrio tra la tutela del lavoratore e la sostenibilità del sistema previdenziale.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 febbraio 1963, n. 156
Testo normativo
LEGGE n. 156/1963
# LEGGE 14 febbraio 1963, n. 156
## Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle
gestioni delle imposte di consumo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 25 del regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 è sostituito dal seguente: "Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto alla indennità di anzianità a norma di legge, ovvero a norma di contratto collettivo o regolamento aziendale, sul quali abbia espresso favorevole parere il Comitato di cui all'articolo 1 del presente regolamento, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista. Nei casi di dimissioni, la riserva matematica sarà corrisposta: a) al Fondo di cui all'articolo 34, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio del servizio; b) per metà all'iscritto e per metà al suddetto Fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio; c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio. Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna la intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purchè il matrimonio sia celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal servizio. Nei casi di recesso del datore di lavoro per giusta causa, ai sensi dell' articolo 2119 del Codice civile , la riserva matematica sarà corrisposta: a) interamente al Fondo di cui all'articolo 31, nei casi di licenziamento per i quali non è prevista la corresponsione della indennità di anzianità; b) all'iscritto fino alla concorrenza della indennità di anzianità e l'eventuale rimanenza al Fondo di cui all'articolo 34, nei casi per i quali è prevista la corresponsione della predetta indennità in tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora la riserva matematica o la quota di essa, ovvero le somme garantite dalla assicurazione mista ai sensi dell'articolo 19, risultino inferiori alla indennità di anzianità a ciascuno spettante in forza, di legge, di contratto collettivo o di regolamento aziendale, esse saranno integrale prelevando la differenza dal Fondo di cui all'articolo 31 del presente regolamento". Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1959.
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La Legge 156/1963 è il riferimento normativo per la previdenza del personale delle imposte di consumo, disciplinando riserva matematica, assicurazione mista, indennità di anzianità e diritti previdenziali in caso di risoluzione del rapporto. Consulenti del lavoro e amministratori del personale la consultano per questioni relative a dimissioni, licenziamento per giusta causa, diritti delle donne e liquidazione dei trattamenti previdenziali secondo l'anzianità di servizio.
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