Qual è la misura della ritenuta straordinaria sugli stipendi dei magistrati secondo la Legge 1560/1951 e a quale fondo è destinata?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1560/1951 stabilisce una ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati italiani, fissata nella misura dello 0,30% sul trattamento globale. Questa ritenuta è destinata all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, un ente di previdenza specifico per la categoria. La norma rappresenta un contributo obbligatorio che viene trattenuto direttamente dalla busta paga dei magistrati e versato all'istituto previdenziale. La ritenuta ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della Legge 24 maggio 1951, n. 392, che aveva riformato il trattamento economico della magistratura secondo le diverse funzioni esercitate. Si tratta di una disposizione che modifica precedenti normative risalenti al 1919 e agli anni Venti, adeguandole al nuovo sistema retributivo dei magistrati.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1560
Testo normativo
LEGGE n. 1560/1951
# LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1560
## Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore
dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i magistrati
italiani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. La ritenuta straordinaria sugli stipendi dei magistrati, istituita dall' art. 6 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598 , e modificata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775 , e dalla legge 8 luglio 1929, n. 1276 , è stabilita nella misura del 0,30 per cento sul trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 , sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della magistratura. La disposizione del comma precedente ha decorrenza dalla entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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La Legge 1560/1951 disciplina le ritenute su stipendi e trattamenti economici dei magistrati, rappresentando un caso specifico di contributi previdenziali obbligatori. Commercialisti e consulenti del settore pubblico consultano questa norma per comprendere le trattenute su buste paga di magistrati, le aliquote di contribuzione agli enti di previdenza speciali e la corretta gestione dei versamenti all'Istituto nazionale di mutualità fra magistrati.
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