Qual è l'importo e la destinazione del contributo stabilito dalla Legge 157/1951?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 157/1951 rappresenta un provvedimento di finanziamento pubblico a favore di un ente scientifico specifico. Il provvedimento concede un contributo annuo fisso di 2.000.000 di lire all'Istituto italiano di idrobiologia "Dott. Marco De Marchi" con sede a Pallanza, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51. Si tratta di una sovvenzione ricorrente destinata al sostentamento dell'attività di ricerca e gestione dell'istituto, che rappresentava un importante centro di studi nel settore della biologia acquatica. Il contributo, sebbene modesto per gli standard attuali, era significativo per l'epoca e rifletteva l'impegno dello Stato nel finanziare la ricerca scientifica. Questo tipo di legge di finanziamento era frequente nel dopoguerra italiano per supportare istituzioni culturali e scientifiche di rilevanza nazionale.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 febbraio 1951, n. 157
Testo normativo
LEGGE n. 157/1951
# LEGGE 14 febbraio 1951, n. 157
## Concessioni di un contributo fisso di L. 2.000.000 a favore
dell'istituto di idrobiologia "Dott. Marco De Marchi" in Pallanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 è concesso un contributo annuo di lire 2.000.000 a favore dell'Istituto italiano di idrobiologia "Dott. Marco De Marchi" in Pallanza.
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La Legge 157/1951 riguarda contributi pubblici e finanziamenti a enti di ricerca, aspetti rilevanti per la contabilità di enti pubblici e privati che ricevono sovvenzioni. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare l'imputazione contabile di contributi fissi, la loro natura di finanziamento vincolato e le implicazioni fiscali per gli enti beneficiari in termini di reddito imponibile e tracciabilità dei fondi pubblici.
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