Concessione dei seguenti contributi: lire 4.000.000 alla Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens); lire 2.000.000 all'Istituto per l'Oriente; lire 2.000.000 alla Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.
Quali contributi furono stanziati dalla Legge 1579/1951 e a favore di quali enti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1579/1951, promulgata il 13 dicembre 1951, rappresenta un provvedimento di natura straordinaria che autorizza l'erogazione di contributi pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51. Si tratta di una legge di bilancio che stanzia risorse a favore di tre enti specifici operanti nel settore missionario, culturale e scientifico. La norma prevede l'assegnazione di 4 milioni di lire all'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens), 2 milioni di lire all'Istituto per l'Oriente e 2 milioni di lire alla Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante, per un totale di 8 milioni di lire. Questi contributi riflettono l'impegno dello Stato italiano nel primo dopoguerra nel sostegno alle attività missionarie, culturali e archeologiche all'estero. Per gli enti beneficiari, la legge rappresenta un riconoscimento ufficiale e una fonte di finanziamento per le loro attività istituzionali nel periodo considerato.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 13 dicembre 1951, n. 1579
Testo normativo
LEGGE n. 1579/1951
# LEGGE 13 dicembre 1951, n. 1579
## Concessione dei seguenti contributi: lire 4.000.000 alla Associazione
nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens); lire
2.000.000 all'Istituto per l'Oriente; lire 2.000.000 alla Scuola
archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.
Art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art 1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione dei seguenti contributi: lire 4.000.000 a favore dell'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens); lire 2.000.000 a favore dell'Istituto per l'Oriente; lire 2.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 1579/1951 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 1579/1951 riguarda l'erogazione di contributi pubblici straordinari, stanziamenti di bilancio e finanziamenti a enti privati di interesse nazionale. È rilevante per chi gestisce enti no-profit, associazioni missionarie e istituzioni culturali che ricercano precedenti normativi su contributi pubblici, agevolazioni fiscali per enti religiosi e deducibilità di donazioni pubbliche.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.