Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Cosa prevede la Legge 16/1973 riguardo ai trattamenti di quiescenza del personale transitato nelle regioni?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 16/1973 modifica la normativa precedente sulla pensione (quiescenza) del personale pubblico che passa a lavorare per le regioni. In particolare, esclude l'applicazione di una norma restrittiva contenuta nella Legge 965/1965, che limitava i diritti pensionistici di chi transitava dai ruoli dello Stato, degli enti locali o di altri enti pubblici verso le regioni. Questa disposizione favorisce il personale che effettua il passaggio, sia su richiesta che d'ufficio, garantendo loro un trattamento pensionistico più vantaggioso. L'effetto della norma è retroattivo e decorre dal 15 aprile 1968, quindi si applica anche a chi aveva già effettuato il passaggio prima della promulgazione della legge nel febbraio 1973. In pratica, il personale interessato non subisce penalizzazioni nel calcolo della pensione a causa del cambio di amministrazione di appartenenza.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 febbraio 1973, n. 16
Testo normativo
LEGGE n. 16/1973
# LEGGE 6 febbraio 1973, n. 16
## Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965,
n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965 . La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile 1968. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 febbraio 1973 LEONE ANDREOTTI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 16/1973 riguarda i trattamenti di quiescenza, le pensioni pubbliche e il passaggio di personale tra amministrazioni dello Stato, enti locali e regioni, con implicazioni su diritti pensionistici e continuità contributiva. Consulenti del lavoro e esperti di diritto previdenziale la consultano per questioni relative a transiti di personale, calcolo della pensione e applicazione retroattiva di norme più favorevoli.
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