Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00173)
Cosa stabilisce la Legge 160/2016 e quali sono gli effetti della conversione del decreto-legge 113/2016?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 160/2016 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale conteneva misure finanziarie urgenti destinate agli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e al territorio italiano. Si tratta di un procedimento legislativo ordinario in cui il Governo aveva emanato un decreto-legge per affrontare esigenze finanziarie immediate, e successivamente il Parlamento lo ha convertito in legge con eventuali modificazioni. La legge riguarda direttamente gli enti locali e territoriali, interessando amministratori pubblici, ragionieri e consulenti che operano nel settore pubblico. Le modifiche apportate dalla conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (7 agosto 2016), secondo quanto previsto dalla legge 400/1988 sulla disciplina dell'attività di Governo. Per i professionisti che operano con enti pubblici, è rilevante consultare il testo coordinato del decreto-legge con la legge di conversione, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, per comprendere le specifiche misure finanziarie introdotte e le loro modalità di applicazione.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 agosto 2016, n. 160
Testo normativo
LEGGE n. 160/2016
# LEGGE 7 agosto 2016, n. 160
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio. (16G00173)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 agosto 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando Avvertenza: Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38.
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La Legge 160/2016 rappresenta il riferimento normativo per la conversione di decreti-legge in materia di finanziamento degli enti territoriali, interessando aspetti di bilancio pubblico, risorse finanziarie per Comuni e Regioni, e disciplina dell'attività di Governo secondo la legge 400/1988. Consulenti pubblici e ragionieri degli enti locali la consultano per comprendere le misure urgenti di carattere finanziario e le loro modalità di entrata in vigore.
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