Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (24G00178)
Quali sono le principali misure introdotte dal Decreto-Legge 160/2024 in materia di contrasto al lavoro sommerso e quali soggetti sono coinvolti nell'attuazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 160/2024 introduce misure significative per contrastare il lavoro sommerso, trasferendo competenze precedentemente dell'ANPAL (soppressa nel 2023) all'INAIL. La norma prevede che l'INAIL pubblichi semestralmente avvisi pubblici per l'accesso a contributi destinati alle imprese, con parametri di premialità per chi aderisce alla Rete del lavoro agricolo di qualità. A decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono introdotti gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) per i soggetti iscritti al registro dei contribuenti, con l'obiettivo di prevenire l'evasione contributiva nei settori a maggior rischio. Gli ISAC saranno elaborati inizialmente in due settori economici e successivamente estesi ad almeno sei ulteriori settori entro agosto 2026. La norma inoltre prevede che i datori di lavoro iscritti nella Lista di conformità dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) siano considerati a basso rischio per dodici mesi, riducendo i controlli nelle materie già verificate, fatta eccezione per la salute e sicurezza. Infine, viene garantito l'accesso al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti gestori di fondi pubblici, per verifiche nelle loro competenze, nel rispetto della normativa sulla privacy.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2024, n. 160
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 160/2024
# DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2024, n. 160
## Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e
istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza. (24G00178)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 , che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 , che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio , che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4 , recante «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole»; Vista la legge 4 novembre 2000, n. 338 , recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 , recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell' articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 »; Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18 , recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123 , recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 , recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 , recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 , recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 1, comma 863; Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 , recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »; Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 , recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»; Visto l' articolo 1, commi 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 , recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 ; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento delle procedure»; Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 , recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore»; Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'articolo 3 che ha soppresso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 , recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 , concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell' articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 »; Considerato che è obiettivo prioritario del Governo il contrasto al lavoro sommerso che produce effetti distorsivi e negativi sulla qualità e sulla produttività del lavoro, nonchè sulla coesione sociale e sul buon funzionamento del mercato unico europeo; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, anche in attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto al lavoro sommerso, anche attraverso la ridefinizione delle relative competenze; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy in concomitanza con l'avvio dell'anno formativo 2024-2025; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025 nonchè in relazione allo svolgimento di procedure concorsuali finalizzate, tra l'altro, ad assolvere agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure ((per il contrasto del lavoro sommerso)) 1. All' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)». 2. All' articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 , le parole: «dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: « ((dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) )) ». 3. All' articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , il comma 863 è sostituito dal seguente: «863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito ((internet)) istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all' articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , nonchè gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.». 4. All' articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonchè le attività di indagine disposte ((dall'autorità giudiziaria)) .». 5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all' articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva. 6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi ((dell' articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146 , e)) dell' articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017 , selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6 ((e sono stabiliti)) le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. 8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026. 9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5. 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei ((commi da 5 a 8)) , pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla (Missione 5)) - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 11. All' articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 , dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, ((la possibilità di accesso)) al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonchè i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.».
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