Legge Contributi

Legge 1614/1962

Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi.

Pubblicato: 30/11/1962 In vigore dal: 14/11/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 14 novembre 1962, n. 1614

Testo normativo

LEGGE n. 1614/1962 # LEGGE 14 novembre 1962, n. 1614 ## Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216 , è elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni. È altresì concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 novembre 1969, n.928 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614 , in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1968."

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