Quale aumento di contributo annuo stabilisce la Legge 1614/1962 a favore dell'Unione italiana ciechi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1614/1962, promulgata il 14 novembre 1962, disciplina l'incremento dei finanziamenti pubblici destinati all'Unione italiana ciechi, un'organizzazione di utilità sociale che opera nel settore dell'assistenza e della tutela dei non vedenti. La norma prevede che il contributo annuo ordinario, precedentemente fissato a 50 milioni di lire dalla Legge 1216/1960, venga elevato a 75 milioni di lire con decorrenza dal 1° luglio 1962. Oltre all'aumento ordinario, la legge concede un contributo straordinario aggiuntivo di 37,5 milioni di lire per far fronte a esigenze specifiche dell'Associazione. Successivamente, la Legge 928/1969 ha ulteriormente incrementato il contributo annuo a 200 milioni di lire a partire dal 1° gennaio 1968, dimostrando l'impegno dello Stato nel sostegno alle organizzazioni dedicate all'assistenza dei disabili visivi.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 novembre 1962, n. 1614
Testo normativo
LEGGE n. 1614/1962
# LEGGE 14 novembre 1962, n. 1614
## Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216 , è elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni. È altresì concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 novembre 1969, n.928 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614 , in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1968."
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La Legge 1614/1962 rappresenta un intervento di finanziamento pubblico nel settore del welfare e dell'assistenza sociale, disciplinando i contributi ordinari e straordinari a enti di utilità sociale. Commercialisti e consulenti che operano nel settore non profit devono considerare questa normativa nel contesto della contabilità delle organizzazioni assistenziali, della tracciabilità dei finanziamenti pubblici e della rendicontazione dei fondi destinati a enti riconosciuti.
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