Legge
Non_Fiscale
Legge 162/2009
Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace». (09G0173)
Riferimento normativo
LEGGE 12 novembre 2009, n. 162
Testo normativo
LEGGE n. 162/2009
# LEGGE 12 novembre 2009, n. 162
## Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili
nelle missioni internazionali per la pace». (09G0173)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La Repubblica riconosce il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennità civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 . Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici nè, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 . 2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. 3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, e aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, della fratellanza e della cooperazione trai popoli. I lavori possono consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche. 4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il testo dell' art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949 , è il seguente: «Art. 3. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli». Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 7 marzo 1977 , è il seguente: «Art. 2. Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 , e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132 , non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge. Art. 3. Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza nè possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».
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