Approvazione dei seguenti Atti internazionali, firmati a Ginevra il 22 novembre 1958, e loro esecuzione: a) Dichiarazione relativa all'accessione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e liste annesse; b) Protocollo tra l'Italia e la Svizzera concernente l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffarie e l'abrogazione dell'Avenant del 14 luglio 1950 al Trattato di commercio del 27 gennaio 1923 e relativi
Quali atti internazionali approva la Legge 1637/1962 e quali sono gli effetti sulle relazioni commerciali tra Italia e Svizzera?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1637/1962 approva tre atti internazionali firmati a Ginevra il 22 novembre 1958, riguardanti le relazioni commerciali tra Italia e Svizzera. Il primo atto è la dichiarazione relativa all'accessione provvisoria della Svizzera al GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio), con le relative liste tariffarie annesse. Il secondo atto è un protocollo bilaterale tra i due paesi che disciplina l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffarie e abroga l'Avenant del 14 luglio 1950 al precedente Trattato di commercio del 27 gennaio 1923, insieme agli scambi di note correlati. Il terzo atto è un protocollo specifico che regola l'importazione di legname e prodotti forestali dalla Svizzera verso l'Italia. Questi accordi rappresentano un aggiornamento della disciplina commerciale bilaterale e un adeguamento alle nuove regole tariffarie internazionali. La legge ha effetti diretti sulle imprese italiane che operano nel commercio con la Svizzera, in particolare nel settore forestale e in tutti i settori interessati dalle nuove concessioni tariffarie.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1637
Testo normativo
LEGGE n. 1637/1962
# LEGGE 12 agosto 1962, n. 1637
## Approvazione dei seguenti Atti internazionali, firmati a Ginevra il
22 novembre 1958, e loro esecuzione: a) Dichiarazione relativa
all'accessione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e liste annesse; b)
Protocollo tra l'Italia e la Svizzera concernente l'entrata in vigore
delle nuove concessioni tariffarie e l'abrogazione dell'Avenant del
14 luglio 1950 al Trattato di commercio del 27 gennaio 1923 e
relativi Scambi di Note; c) Protocollo concernente l'importazione di
legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Sono approvati i seguenti Atti internazionali firmati a Ginevra il 22 novembre 1958: a) Dichiarazione relativa all'accensione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e liste annesse; b) Protocollo tra l'Italia e la Svizzera concernente l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffarie e l'abrogazione dell'Avenant del 14 luglio 1950 al Trattato di commercio del 27 gennaio 1923 e relativi Scambi di Note; c) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 1637/1962 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 1637/1962 è il riferimento normativo per gli accordi commerciali Italia-Svizzera, GATT e tariffe doganali. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per questioni relative a concessioni tariffarie, protocolli bilaterali, importazione di merci dalla Svizzera e disciplina del commercio internazionale nel periodo post-bellico.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.