Legge 1657/1927
Contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. (027U1657)
Quali erano gli obblighi di contribuzione scolastica per i Comuni delle province calabresi nel periodo 1925-1930?
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1657
Testo normativo
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 1657/1927 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardIl Regio Decreto 1657/1927 riguarda i contributi scolastici comunali, la finanza locale e gli obblighi tributari degli enti locali nel settore dell'istruzione pubblica. Amministratori comunali e ragionieri comunali consultavano questa normativa per determinare le quote di finanziamento dovute dai Comuni calabresi, in relazione alle competenze in materia di spesa scolastica e ripartizione delle risorse pubbliche tra gli enti territoriali.