Legge Non_Fiscale

Legge 167/2012

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. (12G0184)

Pubblicato: 28/09/2012 In vigore dal: 19/09/2012 Documento ufficiale

Quali organi possono essere trapiantati tra persone viventi secondo la Legge 167/2012 e quali sono i principi fondamentali che la disciplinano?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 167/2012 introduce un'eccezione al divieto generale previsto dall'articolo 5 del Codice civile, consentendo la donazione gratuita di parti di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi esclusivamente a scopo di trapianto. Questa norma rappresenta un'estensione della disciplina già esistente per il trapianto di rene tra viventi, regolato dalla Legge 458/1967. La legge si applica a tutti i soggetti che intendono donare volontariamente una parte di questi organi, purché la donazione sia totalmente gratuita e finalizzata al trapianto terapeutico. Per l'attuazione pratica, la normativa rimanda alle disposizioni della Legge 458/1967 e al Regolamento del Ministero della Salute n. 116/2010, che disciplinano le modalità operative, i requisiti medici, le valutazioni cliniche e le procedure amministrative necessarie. Un aspetto rilevante è che l'implementazione della legge avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, utilizzando le risorse già disponibili nel sistema sanitario nazionale.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 settembre 2012, n. 167

Testo normativo

LEGGE n. 167/2012 # LEGGE 19 settembre 2012, n. 167 ## Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. (12G0184) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino 1. In deroga al divieto di cui all' articolo 5 del codice civile , è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. 2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458 , e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116 . 3. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Il testo dell' art. 5 del Codice civile è il seguente: "Art. 5. (Atti di disposizione del proprio corpo) - Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.". La legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra persone viventi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1967, n. 160. Il decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116 (Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2010, n. 172.

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La Legge 167/2012 disciplina il trapianto parziale di organi tra persone viventi, operando una deroga al principio di indisponibilità del corpo umano previsto dal Codice civile. Professionisti del settore sanitario e amministrativo consultano questa norma insieme alla Legge 458/1967 e al Regolamento Ministeriale 116/2010 per comprendere i requisiti di donazione gratuita, le procedure di compatibilità biologica e gli obblighi di tracciabilità degli organi trapiantati.

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