Cosa stabilisce la Legge 168/2017 in materia di domini collettivi e quali sono le caratteristiche giuridiche riconosciute?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 168/2017 riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, attuando i principi costituzionali di solidarietà, tutela del patrimonio e funzione sociale della proprietà. Si applica a quelle comunità i cui membri possiedono terreni e esercitano diritti di godimento, sia individualmente che collettivamente, su proprietà che il comune amministra o che la comunità stessa detiene in forma pubblica o collettiva. La legge attribuisce ai domini collettivi quattro caratteristiche fondamentali: subordinazione alla Costituzione, capacità di autonormazione per l'amministrazione sia vincolata che discrezionale, gestione del patrimonio naturale, economico e culturale come comproprietà intergenerazionale, e l'esistenza di una collettività con diritti di uso civico. Gli enti che rappresentano queste collettività acquisiscono personalità giuridica di diritto privato con autonomia statutaria, permettendo loro di operare come soggetti giuridici indipendenti. Questa normativa è rilevante per amministratori pubblici, consulenti legali e professionisti che operano in ambito di gestione patrimoniale collettiva, diritti reali e pianificazione territoriale, poiché disciplina il riconoscimento e l'operatività di forme di proprietà collettiva storicamente radicate nel territorio italiano.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 novembre 2017, n. 168
Testo normativo
LEGGE n. 168/2017
# LEGGE 20 novembre 2017, n. 168
## Norme in materia di domini collettivi. (17G00181)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Riconoscimento dei domini collettivi 1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie: a) soggetto alla Costituzione; b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale; c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale; d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva. 2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: Il testo degli articoli 2 , 9 , 42 e 43 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente: «Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»; «Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»; «Art. 42. - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.»; «Art. 43. - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.».
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La Legge 168/2017 è il riferimento normativo per chi opera con domini collettivi, diritti di uso civico, proprietà collettiva e comproprietà intergenerazionale. Consulenti legali e amministratori pubblici la consultano per questioni di autonormazione statutaria, gestione del patrimonio naturale e culturale, personalità giuridica di diritto privato e capacità amministrativa delle comunità originarie.
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