Legge Contributi

Legge 1686/1962

Conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

Pubblicato: 24/12/1962 In vigore dal: 16/11/1962 Documento ufficiale

Quali sono le finalità e le modalità di concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla Legge 1686/1962 per le zone montane dell'Appennino centro-settentrionale?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1686/1962 stanzia trecento milioni di lire alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne al fine di sostenere lo sviluppo turistico nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale attraverso un fondo dedicato. I beneficiari sono piccoli proprietari delle aree montane che intendono realizzare investimenti nel settore ricettivo e turistico. La norma prevede la concessione di contributi in conto interessi nella misura massima del 3,50% su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di abitazioni e di modeste strutture alberghiere, con l'obiettivo di renderle idonee ad accogliere un turismo a basso costo. Inoltre, i fondi possono essere utilizzati per la realizzazione di opere di interesse turistico generale nelle medesime zone, rappresentando uno strumento di incentivazione economica per le aree rurali e montane del centro-nord Italia.

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Riferimento normativo

LEGGE 16 novembre 1962, n. 1686

Testo normativo

LEGGE n. 1686/1962 # LEGGE 16 novembre 1962, n. 1686 ## Conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzato il conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti a favore di piccoli proprietari delle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonchè all'attuazione di modesti opere d'interesse turistico generale.

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La Legge 1686/1962 rappresenta un intervento di politica economica territoriale che utilizza contributi in conto interessi e agevolazioni creditizie per incentivare investimenti in zone montane svantaggiate. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questa normativa quando assistono piccoli proprietari rurali nella valutazione di finanziamenti agevolati, deducibilità degli interessi e benefici fiscali correlati a investimenti turistici nelle aree dell'Appennino centro-settentrionale.

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