Assegnazione all'Istituto italiano per l'Africa, in Roma, di un contributo annuo di L. 2.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1951-1952 e per la durata di tre esercizi finanziari.
Quale contributo annuo è stato assegnato all'Istituto italiano per l'Africa con la legge 1689/1951 e per quanto tempo?
Spiegato da FiscoAI
La legge 1689 del 26 dicembre 1951 autorizza l'erogazione di un contributo finanziario annuale all'Istituto italiano per l'Africa, un ente con sede a Roma. L'importo stanziato è di 2.000.000 di lire per ogni anno fiscale, a partire dall'esercizio finanziario 1951-1952. Il contributo non è una tantum, ma ricorrente e garantito per tre esercizi finanziari consecutivi, quindi fino all'esercizio 1953-1954. Questa norma rappresenta un impegno di spesa dello Stato italiano verso un istituto di ricerca e cultura dedicato agli studi africani. Per i bilanci pubblici dell'epoca, si trattava di uno stanziamento ordinario destinato al finanziamento di attività istituzionali di interesse nazionale nel settore della ricerca e della cooperazione internazionale.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 dicembre 1951, n. 1689
Testo normativo
LEGGE n. 1689/1951
# LEGGE 26 dicembre 1951, n. 1689
## Assegnazione all'Istituto italiano per l'Africa, in Roma, di un
contributo annuo di L. 2.000.000, a partire dall'esercizio
finanziario 1951-1952 e per la durata di tre esercizi finanziari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A partire dall'esercizio finanziario 1951-52 e per la durata di tre esercizi finanziari, è autorizzata la corresponsione all'Istituto italiano per l'Africa in Roma, di un contributo annuo di lire 2.000.000.
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La legge 1689/1951 riguarda l'assegnazione di contributi pubblici a enti culturali e di ricerca, disciplinando le modalità di finanziamento statale per esercizi finanziari pluriennali. Commercialisti e responsabili di bilancio pubblico consultano questa normativa per comprendere i criteri di stanziamento ordinario, la durata dei vincoli di spesa e la contabilità dei contributi ricorrenti destinati a istituti di interesse nazionale.
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