Legge Non_Fiscale

Legge 172/2017

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. (17G00186)

Pubblicato: 05/12/2017 In vigore dal: 04/12/2017 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 172/2017 in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie e quali sono i limiti di applicazione?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 172/2017 modifica l'articolo 162-ter del Codice penale, introducendo una disciplina che consente l'estinzione del reato quando l'imputato ripara integralmente il danno causato. Questa norma si applica ai reati procedibili a querela soggetta a remissione e riguarda situazioni in cui il danno viene riparato mediante restituzione o risarcimento entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara estinto il reato se l'imputato ha eliminato anche le conseguenze dannose o pericolose del reato. La norma prevede inoltre la possibilità di chiedere un ulteriore termine fino a sei mesi per il pagamento rateale, durante il quale il processo rimane sospeso e la prescrizione non decorre. Un aspetto rilevante è che queste disposizioni non si applicano ai casi di cui all'articolo 612-bis (maltrattamenti in famiglia), rappresentando un'eccezione importante per i reati di violenza domestica. La norma rappresenta un'opportunità di deflazione del contenzioso penale attraverso la riparazione del danno, incentivando comportamenti risarcitori dell'imputato.

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Riferimento normativo

LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172

Testo normativo

LEGGE n. 172/2017 # LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. (17G00186) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. All' articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis». 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 162-ter del Codice penale , come modificato dalla presente legge: «Art. 162-ter. (Estinzione del reato per condotte riparatorie). - Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile , formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis.». Avvertenza: Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 60.

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La Legge 172/2017 disciplina l'estinzione del reato per condotte riparatorie, un istituto di diritto penale sostanziale che consente l'estinzione del reato mediante risarcimento del danno e restituzione. Commercialisti e professionisti legali consultano questa norma in relazione a controversie civili e penali, considerando l'interazione tra responsabilità civile, prescrizione del reato e sospensione del processo. L'articolo 612-bis rappresenta un'importante limitazione applicativa per i reati di maltrattamenti in famiglia.

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