Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonche' modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitari
LEGGE n. 173/2009
# LEGGE 12 novembre 2009, n. 173
## Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla
proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che
possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati
(Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra
il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a
Ginevra il 28 novembre 2003, nonche' modifiche alla legge 7 marzo
2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento
umanitario. (09G0176)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, di seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.
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