Quali agevolazioni prevede la Legge 1747/1962 per i proprietari di navi mercantili perdute in guerra?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1747/1962 disciplina le provvidenze a favore dei proprietari di navi mercantili che hanno perso le loro imbarcazioni a causa della Seconda Guerra Mondiale, quando queste costituivano l'unico mezzo di lavoro. La norma si applica ai finanziamenti concessi per la ricostruzione di navi da traffico attraverso raggruppamenti tra i proprietari danneggiati, già disciplinati dalla Legge 75/1949. Il provvedimento principale consente al Comitato competente di ridurre il debito residuo dei finanziamenti concessi, portandolo a corrispondere all'importo dell'indennità di perdita già percepita o da percepire dai proprietari. In pratica, se un proprietario ha ricevuto un'indennità di guerra, questa viene utilizzata per compensare il debito verso l'Istituto Mobiliare Italiano, riducendo così l'onere finanziario della ricostruzione. Il Comitato delibera anche sulla misura degli interessi e sulla durata dei finanziamenti così ridotti, con decreto del Ministro del Tesoro che rende esecutive le decisioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 dicembre 1962, n. 1747
Testo normativo
LEGGE n. 1747/1962
# LEGGE 18 dicembre 1962, n. 1747
## Provvidenze a favore dei proprietari di navi mercantili perdute per
cause di guerra e costituenti l'unico loro mezzo di lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Per i finanziamenti concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , modificato dall' articolo 13 della legge 12 maggio 1950, numero 348 , per la costruzione di navi mercantili da traffico per conto di raggruppamenti costituiti fra proprietari di navi mercantili, perdute per cause di guerra, che costituivano l'unico mezzo di lavoro, è data facoltà al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , su proposta dello Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto a ridurre il credito residuo derivante dai finanziamenti medesimi ad una somma pari all'ammontare dell'indennità di perdita percepita o da percepire a qualsiasi titolo, calcolata a norma del medesimo primo comma del citato articolo 26 in sede di concessione dei singoli finanziamenti. La misura degli interessi e la durata dei finanziamenti ridotti a norma del comma precedente sono deliberate dal predetto Comitato. Le deliberazioni del Comitato suindicato relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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La Legge 1747/1962 riguarda finanziamenti agevolati, indennità di guerra e ricostruzione navale nel settore del trasporto marittimo. È rilevante per commercialisti che assistono armatori e proprietari di navi nella gestione di crediti storici, compensazioni tra debiti e indennità, e nella documentazione di perdite belliche. La norma si collega a provvedimenti di riparazione economica post-bellica e alla gestione dell'Istituto Mobiliare Italiano come gestore di finanziamenti pubblici.
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