Legge Non_Fiscale

Legge 175/2017

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. (17G00189)

Pubblicato: 12/12/2017 In vigore dal: 22/11/2017 Documento ufficiale

Quali sono i principi fondamentali e gli obiettivi della Legge 175/2017 in materia di spettacolo?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 175/2017 stabilisce i principi generali con cui la Repubblica italiana promuove e sostiene le attività di spettacolo, riconoscendole come fattore indispensabile per lo sviluppo culturale, la coesione nazionale e la diffusione della cultura italiana nel mondo. La norma si applica a tutte le forme di spettacolo professionale caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche davanti a un pubblico, includendo teatro, lirica, musica, danza, circo, spettacoli viaggianti e attività interdisciplinari. La legge riconosce inoltre il valore delle pratiche amatoriali e delle espressioni artistiche tradizionali, nonché la specificità delle professioni dello spettacolo, caratterizzate da flessibilità, mobilità e discontinuità lavorativa.

L'intervento pubblico a sostegno del settore favorisce la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, la qualificazione delle competenze, l'accesso alla fruizione culturale per tutti i cittadini e il riequilibrio territoriale dell'offerta. La legge prevede inoltre specifiche tutele per i lavoratori dello spettacolo, riconoscendo i periodi di preparazione e prova come ore di lavoro effettivo, e promuove lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, formazione e internazionalizzazione del settore.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 22 novembre 2017, n. 175

Testo normativo

LEGGE n. 175/2017 # LEGGE 22 novembre 2017, n. 175 ## Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. (17G00189) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9 , 21 , 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall' articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167 , (( dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19 , e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133 , e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI) ) )) : a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonchè quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; c) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 . (( c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali; c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo; c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive; c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorchè rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe; c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo; c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale; c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonchè quale forma universale di espressione e comunicazione)) 2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare: a) le attività teatrali; b) le attività liriche, concertistiche, corali; c) le attività musicali popolari contemporanee; d) le attività di danza classica e contemporanea; e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonchè le attività di spettacolo viaggiante; f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche. 3. La Repubblica riconosce altresì: a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale; b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore; c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee; d) la tradizione dei corpi di ballo italiani; e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani; f) l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo. 4. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, in particolare: a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità; b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonchè l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia; d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca; e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia; f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 , un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado; h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti; l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonchè della tradizione della scena e dei suoi mestieri; m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività; o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di cui al comma 2.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 175/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 175/2017 è il riferimento normativo principale per chi opera nel settore dello spettacolo, affrontando tematiche di sostegno pubblico, tutela dei lavoratori artistici, discontinuità occupazionale e specificità delle prestazioni culturali. Consulenti aziendali e professionisti del settore la consultano per comprendere i principi di finanziamento pubblico, le modalità di riconoscimento della professionalità artistica, la formazione e il ricambio generazionale, nonché le agevolazioni per la circolazione delle opere e l'internazionalizzazione culturale.

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2017

Modello F24 - ridenominazione del codice tributo “6494” – articolo 9-bis, del decreto-leg… Risoluzione AdE 50 Contributo unificato Giustizia Amministrativa - Estensione dell’utilizzo del modello di p… Risoluzione AdE 123/E SUPERBONUS acquisti di case antisismiche - Presentazione asseverazione decreto del Minist… Interpello AdE 58 Articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017. Trattamento fiscale delle plusvalenz… Interpello AdE 112 Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del p… Provvedimento AdE 19969