Legge Internazionale

Legge 1758/1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgo e di laboratorio destinato a istituti sanitari firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.

Pubblicato: 10/01/1963 In vigore dal: 03/12/1962 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 1758/1962 riguardo all'importazione di materiale medico-chirurgico per gli istituti sanitari?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1758/1962 ratifica un accordo internazionale firmato a Strasburgo nel 1960 che disciplina l'importazione temporanea di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato agli istituti sanitari. L'accordo consente l'importazione in franchigia doganale, cioè senza il pagamento dei dazi doganali, di attrezzature mediche importate a titolo di prestito gratuito. Questa agevolazione si applica specificamente al materiale destinato a scopi diagnostici o terapeutici presso strutture sanitarie pubbliche e private. La norma rappresenta un'eccezione al regime doganale ordinario, permettendo agli istituti sanitari di accedere a strumentazioni mediche avanzate senza gravare sui costi di importazione. L'accordo internazionale, una volta ratificato mediante questa legge, acquista valore vincolante nell'ordinamento italiano e consente alle autorità doganali di applicare il regime agevolato alle importazioni che rispettano i criteri stabiliti.

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Riferimento normativo

LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1758

Testo normativo

LEGGE n. 1758/1962 # LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1758 ## Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgo e di laboratorio destinato a istituti sanitari firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.

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La Legge 1758/1962 riguarda l'importazione in franchigia doganale e le agevolazioni tariffarie per il materiale medico-chirurgico. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per questioni relative a dazi doganali, regimi doganali speciali e importazioni temporanee di beni strumentali. La norma è rilevante anche per gli istituti sanitari che necessitano di chiarimenti su esenzioni doganali e prestiti internazionali di attrezzature mediche.

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