Contributi dovuti dai Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Siena, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. (026U1766)
Quali contributi dovevano versare i Comuni delle province toscane secondo il Regio Decreto 1766/1926?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 1766/1926 stabiliva gli obblighi di contribuzione finanziaria a carico dei Comuni appartenenti alle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Siena. La norma era stata emanata in esecuzione dell'articolo 19 del Regio Decreto-Legge 4 settembre 1925, n. 1722, e disciplinava i versamenti dovuti per un periodo quinquennale specifico, dal 1° aprile 1925 al 31 marzo 1930. Si trattava di un provvedimento di carattere tributario locale che interessava esclusivamente gli enti comunali delle province toscane indicate. Il decreto prevedeva modalità e importi di contribuzione che i singoli Comuni erano tenuti a rispettare durante il quinquennio di riferimento. Questo tipo di normativa era frequente nel periodo fascista per finanziare opere pubbliche e interventi territoriali. È importante sottolineare che il provvedimento è stato completamente abrogato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, perdendo quindi ogni efficacia normativa.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 1766
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1766/1926
# REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 1766
## Contributi dovuti dai Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze,
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Siena, per il quinquennio 1°
aprile 1925-31 marzo 1930, in esecuzione dell'art. 19 del R.
decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. (026U1766)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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Il Regio Decreto 1766/1926 riguarda contributi comunali e tributi locali nelle province toscane, disciplinando obblighi di versamento per enti pubblici territoriali. La normativa è correlata a tributi locali, finanza comunale e prelievi tributari su enti pubblici, oggi superati dalla normativa tributaria moderna e dal Testo Unico delle Imposte di Registro.
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